Guida
Dal 27 settembre 2026 «ecologico» non basta più.
Il D.Lgs. 30/2026 integra nel Codice del Consumo la direttiva 2024/825 sulle asserzioni ambientali. Quattro pratiche sono vietate in ogni caso, senza bisogno di dimostrare che qualcuno è stato ingannato. Le promesse per il futuro devono avere un piano dietro. Qui ci sono le regole con esempi scritti da noi, poi quello che resta lecito.
Le asserzioni generiche
Art. 23, comma 1, lettera d-bis. È vietato formulare un'asserzione ambientale generica se non si può dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali a cui si riferisce. Generica vuol dire che non dice cosa è migliore, né di quanto.
- Vietato: «borraccia ecologica», «detersivo green», «imballaggio sostenibile», «amico dell'ambiente»
- Lecito, se è vero: «borraccia in acciaio inox, riutilizzabile», «imballaggio in cartone riciclato al 100%»
Il tutto per una parte
Art. 23, comma 1, lettera d-ter. È vietata l'asserzione ambientale sul prodotto nel suo complesso, o su tutta l'attività dell'impresa, quando riguarda soltanto un aspetto del prodotto o un elemento dell'attività.
- Vietato: «prodotto ecologico» perché la scatola è di cartone riciclato
- Lecito, se è vero: «scatola in cartone riciclato al 100%», detto della scatola
La neutralità ottenuta con la compensazione
Art. 23, comma 1, lettera d-quater. È vietato affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima. Si può raccontare il progetto di compensazione che si sostiene, senza trasformarlo in una qualità del prodotto.
- Vietato: «spedizioni carbon neutral» grazie ai crediti di compensazione
- Lecito, se è vero: «per ogni ordine finanziamo un progetto di riforestazione certificato», senza dire che la spedizione è neutra
I marchi fatti in casa
Art. 23, comma 1, lettera b-bis. È vietato esibire un'etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche. Vale anche per i bollini disegnati dal negozio.
- Vietato: il bollino «Scelta verde» accanto al prezzo, inventato dal negozio
- Lecito, se il prodotto lo ha davvero: un marchio certificato come Ecolabel UE, FSC, PEFC o GOTS
Le promesse per il futuro
Art. 21, comma 2, lettera b-ter. Un'asserzione sulle prestazioni ambientali future è ingannevole senza impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili, in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e scadenze, verificato periodicamente da un terzo indipendente che rende pubbliche le sue conclusioni. Non è vietata in ogni caso come le quattro sopra: lo diventa se manca il piano.
- A rischio: «saremo a emissioni zero entro il 2030», senza un piano pubblico e verificato
Cosa resta lecito
La legge vieta l'asserzione senza prova, non la parola. Resta lecito dire cosa è migliore e di quanto, nella stessa frase, se è vero e se si può dimostrare.
- le asserzioni specifiche, con accanto materiale, percentuale o misura: la prova va tenuta pronta
- i marchi certificati che il prodotto ha davvero, con il loro numero di licenza
- le parole usate in un altro senso: «ambiente» come stanza, «naturale» come tipo di pietra, «verde» come colore
Da quando e quanto costa sbagliare
Le regole valgono dal 27 settembre 2026 per ogni comunicazione commerciale verso i consumatori: schede prodotto, pagine, pubblicità, etichette. Le pratiche commerciali scorrette le sanziona l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con multe da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27 del Codice del Consumo).
Come controllare il tuo sito
Per un sito WordPress c'è un plugin gratuito che legge i testi e segnala le frasi a rischio, con l'articolo e come sistemarle. Se manca il tempo di rileggere, la revisione la facciamo noi, su qualunque piattaforma.
Cosa non è questa pagina
Spiega le regole con esempi. Non è un parere legale né stabilisce se un testo specifico sia conforme: per un caso concreto o per una contestazione già arrivata, serve un avvocato.
Fonti
Ultima revisione: 18 settembre 2026